Tutti coloro che hanno intenzione di avviare una propria attività e di aprire la partita IVA devono informarsi molto bene su alcune questioni: tra le principali, non si può di certo sottovalutare la forma giuridica più corretta da scegliere, a causa di tutte le ripercussioni che – come vedremo – essa ha sull’attività professionale. Ma che cos’è, esattamente, la forma giuridica? E quanti tipi ne esistono? Come capire e come scegliere quella più adatta per la propria attività? E cosa fare se si è un libero professionista?
L’argomento può rivelarsi complesso ma è molto importante conoscerlo a fondo per evitare di fare errori e prendere in modo consapevole le decisioni più opportune in campo professionale: proviamo dunque a scoprire insieme, step by step, tutto ciò che c’è da sapere in merito alla forma giuridica di un’attività.
Partiamo dal principio e cerchiamo di capire innanzitutto che cos’è e cosa si intende per “forma giuridica”: essa è il quadro, o status, giuridico con cui viene inquadrata una attività economica, e serve a definire le norme che vanno a regolare quella specifica attività, con forti conseguenze ed effetti in particolare in merito al regime fiscale, al regime previdenziale e al regime sociale, agli obblighi contabili e legali e al processo decisionale che viene messo in atto: essenzialmente, dunque, essa va ad influire sull’organizzazione, sulla struttura e sulla tassazione dell’attività economica.
Per questi motivi è appunto fondamentale che la decisione del tipo di forma giuridica da adottare sia presa in modo molto ragionato e consapevole, così da non avere problemi nella gestione dell’attività sotto nessun punto di vista.
In Italia esistono diversi tipi di forma giuridica, dalla ditta individuale all’impresa familiare, dalle società di persona alle società di capitale fino alla società cooperativa, ciascuno con caratteristiche proprie e più o meno indicate per uno specifico progetto imprenditoriale.
Analizziamole ora nel dettaglio per capirne le relative regole, i pro e i contro e per stabilire quella più adatta per ogni tipo di attività economica.
Le tipologie di forma giuridica ad oggi in Italia si dividono in ditte individuali, cooperative, società di persone e società di capitali.
Le società, al contrario delle ditte individuali, hanno una personalità giuridica e un proprio patrimonio, e prevedono la presenza di più soci.
Esse si dividono in società di persone (S.n.c., S.a.s.), dove l’elemento personale prevale sull’elemento economico, non serve un capitale minimo per costituirle e l’amministrazione è in capo ai soci, e le società di capitali, (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.), dove prevale il capitale e serve un capitale minimo.
Ecco un elenco delle principali forme giuridiche:
Nei paragrafi successivi le prenderemo in esame una ad una, analizzandone la struttura, il funzionamento, i vantaggi e gli svantaggi.
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La ditta individuale, come dice il nome, prevede che ci sia un’unica persona a gestire la ditta e che ne sia il titolare e il responsabile.
Tra i vantaggi di questa forma giuridica c’è senza dubbio il fatto che è la meno complessa (non sono richieste formalità aziendali come, ad esempio, la costituzione di uno statuto o la redazione del bilancio e la burocrazia è poco onerosa e più snella), più facile da avviare (è sufficiente iscriversi alla Camera di Commercio di riferimento della propria provincia di residenza) e consente la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi della maggior parte delle spese. Il titolare si assume totalmente il rischio d’impresa.
La ditta individuale è la forma giuridica che solitamente viene scelta dai lavoratori autonomi che si inquadrano come artigiani e commercianti che operano in autonomia e che, almeno in fase di avvio, prevedono un volume di affari non elevato e che non vogliono o non possono fare un investimento iniziale. Non sono previsti soci titolari, ma possono esserci dei lavoratori dipendenti oppure dei collaboratori esterni. Vedremo successivamente perché questa forma giuridica non si addice invece ai liberi professionisti.
L’imprenditore titolare della ditta individuale ha la possibilità di adottare alcuni particolari regimi fiscali e previdenziali: il micro-BNC e il micro-BIC, diventando così un micro-imprenditore.
In questo caso, il patrimonio personale e quello professionale del titolare non sono distinti, dunque lo svantaggio è che il primo può venire coinvolto e toccato nel caso in cui l’attività economica abbia dei debiti: un creditore, infatti, potrà rivelarsi sui beni personali del titolare della ditta individuale, e tutti i beni saranno pignorabili fatto salvo la sua residenza primaria. È però possibile – e consigliabile – rivolgersi a un notaio per rendere esenti determinati beni dall’eventualità di un sequestro.
La società in nome collettivo (abbreviata in S.n.c.) è una forma giuridica che ha molte caratteristiche in comune con la ditta individuale, ma differisce da essa essenzialmente per il fatto che i titolari siano due o più persone, socie tra loro, al contrario che nella ditta individuale che viene gestita appunto da una sola persona. I soci della s.n.c. condividono equamente i compiti, le responsabilità, i profitti e le perdite dell’attività.
Anche in questo caso avviare un’impresa con questa forma giuridica è semplice (bastano un atto pubblico oppure anche una scrittura privata autenticata) e non sono richieste formalità aziendali.
La società in nome collettivo, così come la società in accomandita semplice che vedremo a breve, fa parte delle società di persona, cioè quelle dove l’elemento rappresentato dai soci è soggettivo e ha più valore rispetto all’elemento del capitale.
Le società di persona hanno il vantaggio di avere un processo di apertura veloce e poco oneroso, la partecipazione agli utili e il capitale sociale illimitato, ma presentano lo svantaggio della responsabilità illimitata, dunque in caso di debiti aziendali è possibile che si debba andare a intaccare il patrimonio personale dei soci.
La società in accomandita semplice è una forma giuridica che prevede, come la s.n.c., la gestione attiva da parte di più soci, che però in questo caso appartengono a due tipologie diverse: gli accomandatari, infatti, sono coloro che hanno il possesso e la gestione dell’azienda e se ne assumono la responsabilità illimitata e solidale, mentre gli accomandanti sono solamente degli investitori che hanno la possibilità di raccogliere fondi, la cui responsabilità è limitata alla quota di partecipazione che posseggono e non hanno alcun potere di tipo amministrativo.
Generalmente il numero dei soci è esiguo e il capitale iniziale non elevato.
Per il resto, i vantaggi e gli svantaggi sono i medesimi della società in nome collettivo, essendo anch’essa ascrivibile alla categoria delle società di persona: da un lato la poca burocrazia (per avviarla sono sufficienti una scrittura privata autenticata o un atto pubblico) e i bassi costi per l’apertura e la partecipazione agli utili, dall’altro lato la responsabilità illimitata per i soci.
La società a responsabilità limitata è invece un tipo di forma giuridica che, insieme alla società per azioni e alla società in accomandita per azioni, fa parte del gruppo delle società di capitali, dove appunto il fattore del capitale è preponderante su quello dei soci. In genere le società di capitali vengono aperte per aziende di medie e grandi dimensioni, che hanno già diversi collaboratori e dipendenti, con un capitale iniziale notevole (al contrario delle società di persona – il capitale sociale minimo deve essere almeno pari a 10.000 € in caso di S.r.l. ordinarie unipersonali) e che risultano ben avviate.
Il capitale è diviso in quote di partecipazione e non in azioni, come avviene invece per le società per azioni che vedremo nel prossimo paragrafo.
Quando la società a responsabilità limitata viene costituita, ogni socio deve obbligatoriamente versare almeno un quarto (il 25%) del capitale sotto forma di denaro. Gli altri tre quarti (il 75%), invece, possono essere versati anche in un momento successivo.
La società a responsabilità limitata, in particolare, come dice il nome stesso ha il grande vantaggio, per i soci titolari che comunque si assumono il rischio di impresa, di non avere nessuna responsabilità personale su eventuali debiti aziendali, dal momento che la responsabilità è appunto limitata per ciascuno sulla base del proprio capitale sociale: ciò significa che in caso di debiti, essi possono essere ripagati solo attingendo al patrimonio dell’azienda, senza toccare in alcun modo il patrimonio personale dei soci (al contrario di quanto avviene, come abbiamo visto, nelle s.n.c. e nelle s.a.s.).
Il lato negativo della S.r.l. è dato dal fatto che ci sono alcune formalità burocratiche e legali da compiere per avviarla.
La società per azioni è una forma giuridica ascrivibile alle società di capitali e in genere riguarda aziende che intendono partire con un investimento notevole.
Nelle S.p.a. il capitale è suddiviso in azioni, al contrario di quanto avviene nelle S.r.l., in cui invece il capitale è suddiviso in quote di partecipazione.
La società per azioni necessita di un atto pubblico per la sua costituzione, ha piena autonomia patrimoniale e responsabilità giuridica e il vantaggio è l’esistenza del principio di responsabilità limitata per i soci, che dunque non potranno vedere intaccato il proprio patrimonio privato in caso di eventuali debiti dell’azienda. Essi verranno ripagati, infatti, esclusivamente tramite il patrimonio aziendale.
La società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) è una forma giuridica non molto diffusa in Italia e che viene utilizzata soprattutto per le grandi aziende familiari: con questo tipo di status, infatti, viene impedito a terze parti di subentrare al comando con scalate azionarie e serve dunque a tutelare il patrimonio di famiglia.
Anche la società in accomandita per azioni fa parte delle società di capitali ma, al contrario della S.r.l. e della S.p.a., i soci della S.a.p.a. appartengono a due diverse categorie, i soci accomandanti e i soci accomandatari che abbiamo già preso in considerazione analizzando le società in accomandita semplice. Nelle S.r.l. e nelle S.p.a, invece, c’è un’unica tipologia di soci.
Anche nelle società in accomandita per azioni, però, il capitale sociale viene diviso in azioni, come nella S.p.a..
Tipologie di forme giuridiche: la cooperativa
La cooperativa, infine, è un tipo di società a capitale variabile caratterizzata dallo scopo mutualistico. Essa viene creata per soddisfare bisogni culturali, sociali ed economici dei soci fondatori attraverso l’erogazione di servizi e la produzione di beni.
Come anticipato, la caratteristica che distingue la cooperativa da tutti gli altri tipi di società elencati in precedenza è la finalità mutualistica, anziché la divisione degli utili: dunque non mira al profitto o alla speculazione privata, ma al soddisfacimento degli interessi di tutti i soci che vi svolgono all’interno la propria attività, possibilmente in una condizione più favorevole di quelle di mercato.
In alcuni casi, però, le cooperative possono erogare i propri servizi e vendere i propri beni non solo ai soci, ma anche a terze persone: da queste vendite i soci avranno un utile da dividersi.
In base a questa distinzione esistono dunque due macro-categorie di cooperative: le società cooperative e le società cooperative a mutualità prevalente.
Abbiamo elencato le principali forme giuridiche ad oggi esistenti in Italia, evidenziandone i pro e i contro, i lati positivi e il rovescio della medaglia di ciascuna, in modo da capire per quale attività professionale ogni forma giuridica è più idonea.
Come sottolineato all’inizio di questa guida, la scelta della forma giuridica per la propria attività è una decisione da prendere in modo molto oculato, ponderandone bene tutti gli aspetti e le implicazioni, dal momento che il suo status ha ripercussioni e conseguenze sull’aspetto strutturale, fiscale, legale, previdenziale, contributivo e amministrativo dell’attività.
Non si può prendere questa decisione in modo avventato, ma è anzi molto consigliabile, oltre all’informarsi e a leggere il più possibile, rivolgersi a un esperto in materia, come un commercialista, che possa guidare e supportare il professionista e lo aiuti a scegliere nel modo migliore possibile per la sua specifica attività, considerandone tutte le sfaccettature, le opportunità e i rischi a cui si può andare incontro.
La mossa giusta è quindi fare il punto della situazione al momento della partenza dell’attività, ponendosi alcune domande chiave, ad esempio se si ha un budget da investire per il capitale e a quanto ammonta, se si hanno esperienze imprenditoriali pregresse, se si è un libero professionista autonomo oppure si hanno dei soci o ancora una impresa familiare, quali e quanti rischi imprenditoriali si è disposti ad assumersi e via dicendo.
Infatti, non esiste una forma giuridica che è meglio di un’altra a prescindere, ma senza dubbio c’è quella migliore e più indicata per un determinato tipo di attività.
Focalizziamoci per un attimo su un particolare tipo di lavoratore: il libero professionista. Qual è la forma giuridica più congeniale per la sua attività?
Pur essendo un lavoratore autonomo che opera appunto in autonomia offrendo i propri servizi per diversi clienti verso cui non c’è un rapporto di subordinazione, la sua attività non è paragonabile a quella di una ditta individuale. Esiste infatti una principale differenza: il libero professionista basa la propria attività sul lavoro intellettuale (come nel caso di copywriter, notai, medici, architetti, psicologi, ingegneri, veterinari, avvocati, designer, eccetera), mentre la ditta individuale è una vera e propria attività di impresa in cui il titolare vende beni o servizi (è cioè un commerciante o un artigiano). Inoltre, come abbiamo visto, la ditta individuale è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.
Dunque il libero professionista non dovrà costituire alcuna ditta individuale, e per esercitare la propria attività gli sarà sufficiente avere aperto la partita IVA ed essere iscritto alla Cassa previdenziale del proprio albo professionale di riferimento (o alla Gestione separata INPS in caso non siano previsti albi), mentre il lavoratore autonomo che svolge in maniera artigianale un’attività professionale o manuale, come i commercianti, gli elettricisti, gli idraulici, i parrucchieri e via dicendo, dovranno scegliere la forma giuridica della ditta individuale.
In questa guida abbiamo provato ad affrontare il complesso tema della forma giuridica, partendo dalla definizione, analizzando le varie tipologie con i relativi pro e contro e cercando di capire come scegliere la forma giuridica migliore per ciascuna attività economica, con un focus particolare sui liberi professionisti.
Data l’importanza del tema e le conseguenze che la forma giuridica ha su vari aspetti della vita dell’attività economica, se hai qualche dubbio in merito non esitare e rivolgiti subito al team di esperti di Xolo! Ti aiuteremo a prendere la scelta più giusta per la tua attività e risponderemo a tutte le tue domande, in modo che tu possa prendere ogni decisione in modo consapevole e sereno, con la certezza di esserti affidato e di poter contare sempre su di noi!
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