Regime forfettario e start up: tutto quello che c'è da sapere!

Xolo
Autore Xolo
Scritto da 29 giugno, 2022 8 minuti di lettura

Hai un’idea brillante per aprire una start up ma temi che i costi di gestione e le spese connesse siano troppo alti? Hai paura di essere soffocato da tasse pesantissime proprio all’inizio del tuo nuovo percorso imprenditoriale? Le preoccupazioni economiche ti bloccano? Niente paura: al fine di promuovere la nascita di nuove attività economiche sul territorio italiano, lo Stato ha previsto infatti alcune importanti agevolazioni per i liberi professionisti e le ditte individuali che desiderano aprire una start up, essendo titolari di partita IVA (che, ricordiamo, è un passaggio obbligatorio per poter svolgere l’attività in modo regolare, per farsi promozione e per poter operare correttamente) e aderendo all’apposito regime fiscale forfettario pensato proprio per le start up: in questo articolo proviamo a vedere insieme quali sono i requisiti che è necessario avere, quali vantaggi si possono ottenere e, in generale, tutto quello che c’è da sapere sulle start up in regime forfettario, detto anche “agevolato” proprio per via dei notevoli benefici che esso comporta in termini economici.

 

Regime forfettario per start up

 

Che cos’è il regime forfettario?

Per fare chiarezza, partiamo dall’inizio: che cos’è il regime forfettario? Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato, introdotto in Italia con la Legge di stabilità del 2016 e destinato ai lavoratori freelance titolari di partita IVA il cui fatturato lordo annuale rimane entro il limite fissato di 85.000 €, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2023 n. 197, pubblicata il 29 dicembre 2022 in Gazzetta Ufficiale. Esistono diversi requisiti per accedervi e diversi vantaggi, tra cui il principale è che l’aliquota è soltanto il 15%, valore appunto forfettario, del reddito imponibile. Per capire quanto è grande l’agevolazione di questo tipo di regime fiscale, basti fare il confronto con la sola tassazione IRPEF del regime ordinario, che varia a scaglioni da un minimo del 23% a un massimo del 43%, mentre nel regime forfettario è prevista solamente l’aliquota fissa e onnicomprensiva fissata al 15%!

Di agevolazioni ce ne sono ma la premessa è che bisogna conoscere bene i requisiti necessari per poterne approfittare. Quando sei un libero professionista o stai per lanciarti in questa avventura sono molte le cose a cui pensare, e spesso capita di sentirsi abbastanza confusi o scoraggiati. Affidati a Xolo, i nostri esperti sapranno darti tutte le informazioni e i consigli necessari per non perderti nessuna agevolazione e usare le tue risorse al meglio e in tutta serenità!

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Regime forfettario agevolato per start up

Nel caso di chi decide di aprire una start up avvalendosi del regime forfettario, inoltre, c’è un’ulteriore e fortissima agevolazione: per i primi cinque anni a partire dal momento in cui viene aperta la partita IVA, infatti, questa aliquota è ulteriormente ridotta, e corrisponde soltanto al 5% del reddito imponibile, proprio per sgravare i piccoli imprenditori da pesanti tassazioni e costi all’avvio della propria start up! Dopo i primi cinque anni, invece, si passerà alla regolare tassazione del 15%, e verranno mantenute tutte le agevolazioni del regime forfettario tradizionale come la semplificazione della contabilità, la franchigia IVA e numerosi altri benefici che vedremo meglio nei prossimi paragrafi.

Non tutti i titolari di partita IVA, però, hanno la possibilità di aderire a questo regime fiscale agevolato: vediamo quali sono gli specifici requisiti per farne richiesta, stabiliti dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e successive modifiche.

 

I requisiti per accedere al regime forfettario agevolato per start up

 

Innanzitutto, bisogna tenere in considerazione tutti i requisiti validi per l’accesso al regime forfettario “tradizionale”: i principali sono i seguenti:

  • è necessario aprire una partita IVA individuale
  • è necessario non superare il tetto massimo, fissato a 85.000 €, di ricavi e guadagni dell’anno precedente, o il suo calcolo proporzionale in base ai mesi effettivi di attività, se si apre la partita IVA nel corso dell’anno; bisogna stare bene attenti a valutare in questo caso i ricavi e non il reddito: è necessario cioè sommare tutte le entrate senza togliere alcuna uscita, poiché il regime forfettario non prevede la detrazione delle spese, e considerare tutto questo in modo indipendente dal codice ATECO che viene applicato, che stabilisce invece il coefficiente di redditività 
  • è necessario essere residenti in Italia, oppure in un Paese facente parte dell’Unione Europea o in un altro Stato che garantisca uno scambio di informazioni adeguato, a patto che, in ogni caso, almeno il 75% del reddito venga prodotto in territorio italiano
  • è necessario non superare il limite fissato a 20.000 € annui per le spese destinate al personale dipendente o collaboratore subordinato o parasubordinato e/o al lavoro accessorio (nel caso in cui si apra ex novo la partita IVA, queste spese verranno calcolate in modo indicativo e presunto) 
  • è necessario non superare il limite fissato a 30.000 € come reddito da lavoratore dipendente, o reddito ad esso assimilato, (si vedano a tal proposito gli articoli 49 e 50 del TUIR); bisogna considerare però che tale limite diventa ininfluente se il rapporto lavorativo risulta concluso entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Il reddito annuale del lavoratore dipendente, che deve rientrare nei 30.000 € annui, è la RAL, a cui però vanno aggiunti anche gli eventuali bonus e premi: la somma totale di questi compensi non deve appunto superare la soglia dei 30.000 €
  • non bisogna aderire contemporaneamente ad altri regimi speciali IVA
  • non bisogna esercitare in via esclusiva le attività di cessione di terreni edificabili, di fabbricati o di mezzi di trasporto nuovi o altre specifiche attività che si possono trovare elencate sul sito dell’Agenzia delle Entrate tramite la circolare n. 10 del 2016, e che essenzialmente si possono ricondurre ai seguenti ambiti: vendita di tabacchi, commercio di fiammiferi, attività di pesca e di agricoltura, editoria, giochi e intrattenimento, vendita a domicilio, vendita di rottami, vendita di beni usati, antiquariato, aste e collezionismo, rivenditori di documenti di trasporto pubblico, agenzie di viaggi e altre attività del settore del turismo, attività legate alla gestione della pubblica telefonia
  • non bisogna possedere quote di partecipazione a imprese familiari o a società di persone
  • non bisogna controllare associazioni in partecipazioni o società di capitali (cioè società a responsabilità limitata, o S.r.l., società per azioni, o S.p.A., e società in accomandita per azioni, o S.a.p.a.) e la partita IVA non può essere utilizzata per attività ad esse riconducibili 
  • non bisogna aver percepito, nelle due annualità precedenti, un reddito da lavoro dipendente da parte degli stessi soggetti per cui ora si esercita in modo prevalente l’attività con partita IVA, vale a dire che il massimo dei ricavi percepiti dall’ex datore di lavoro non deve superare il 50% dei ricavi totali guadagnati con l’attività di libero professionista

 

Inoltre, per evitare che chi è titolare di una partita IVA già ben avviata possa avere la possibilità di chiuderla e riaprirla al solo scopo di ottenere le agevolazioni del regime forfettario destinato alle start up (5%), per accedere a questi ulteriori vantaggi sono stati posti altri tre specifici requisiti ancora più restrittivi, come chiarisce anche la circolare n. 17/E/2012 che fa riferimento al regime dei minimi, ma che è da tenere in considerazione tuttora per l’apertura di nuove attività:

  • la nuova attività per cui si chiede di accedere al regime forfettario start up non può essere solo la continuazione della analoga attività svolta in precedenza (sia da dipendente che da libero professionista o ditta individuale), cioè essenzialmente non deve essere svolta nello stesso luogo e per gli stessi clienti; l’unica deroga a questa regola è per chi ha svolto il praticantato obbligatorio previsto da alcuni ordini professionali – per esempio i medici, gli avvocati, i notai, etc.
  • colui che aderisce al regime forfettario start up non può aver svolto alcuna attività di tipo artistico, professionale o di impresa nei tre anni precedenti al momento dell’apertura della nuova partita IVA, nemmeno in forma familiare o associata. Attenzione: in questo caso non bisogna prendere in considerazione l’anno come periodo di imposta, ma il calcolo dei tre anni parte dalla data nella quale si intende accedere al regime forfettario start up. Inoltre, il solo fatto di aver aperto la partita IVA nei tre anni precedenti, a patto di non averla mai utilizzata, non implica l’esclusione da questo regime agevolato. Inoltre, bisogna considerare l’ipotesi della “mera prosecuzione” per coloro che intendono aprire una start-up dopo aver prestato lo stesso tipo di lavoro in modo occasionale al medesimo mercato di riferimento: in questo caso l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, attraverso la circolare n. 17/E/2012, che l’attività non è una reale start-up e l’aspetto formale è secondario rispetto alla sostanza dei fatti, e cioè il fatto che il lavoratore va in continuità con l’attività che ha precedentemente esercitato. Infine, a tal proposito, bisogna anche considerare che l’aver avuto in precedenza un contratto di collaborazione o un contratto a tempo determinato non costituiscono di per sé una preclusione all'accesso al regime forfettario per le start-up, a patto che siano caratterizzate dalla marginalità economica e sociale, vale a dire che il tempo di validità dei precedenti contratti non deve essere maggiore della metà dei tre anni, dunque per un massimo di 18 mesi. La data da considerare per stabilire il triennio è quella in cui si intende accedere al regime forfettario, dunque senza la necessità di fare riferimento al periodo di imposta. Inoltre, non bisogna considerare il solo fatto di aver aperto una partita IVA nei tre anni precedenti, ma l’aver effettivamente esercitato la propria attività con quella partita IVA, come chiarisce la circolare n. 1/E/2001
  • si può proseguire l’attività altrui, cioè di un altro soggetto, a patto che egli non abbia superato la soglia dei 85.000 € di compensi e di ricavi annui con la sua attività: come si legge sempre nella circolare n. 17/E/2012, infatti, “il cessionario o l’erede possono applicare il regime fiscale di vantaggio solo se in quell’anno il cedente o il de cuius avevano conseguito ricavi in misura inferiore o pari al limite imposto dalla norma in esame.”

 

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Regime forfettario e start up: altri fattori da tenere in considerazione

Ci sono alcune ulteriori informazioni da tenere in considerazione quando si sceglie di aderire al regime forfettario agevolato per le start up.

Ad esempio, cosa succede se il fatturato annuo della start up supera il limite imposto dei 85.000 € in uno dei suoi primi cinque anni di vita? Anche in questo caso si applicano le medesime condizioni poste dalla Legge di Bilancio 2023 n.197: se si superano gli 85.000 euro, ma si resta sotto i 100.000 euro, l'uscita non è immediata, ma decorre a partire dall'anno successivo. Se invece si superano i 100.000 euro, l'uscita è immediata e bisognerà iniziare ad applicare l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a partire dalle operazioni successive. Se però nel corso degli anni successivi il fatturato torna sotto il limite dei 85.000 € si può nuovamente rientrare nel regime forfettario.

Oppure, un’altra domanda frequente è: che cosa succede allo scadere dei cinque anni dalla data di apertura della partita IVA? Semplicemente, si entra nel regime forfettario “tradizionale”, che prevede la tassazione del 15% sul reddito imponibile, e non quella appunto ultra-agevolata del 5%.

C’è un’ultima considerazione da tenere presente: le start up che usufruiscono dei vantaggi del regime fiscale forfettario agevolato restano però escluse dalle detrazioni fiscali che sono invece previste per le attività delle partite IVA che aderiscono al regime ordinario, come ad esempio la detrazione delle spese mediche e sanitarie, le detrazioni per i minori o per altri familiari a carico, le detrazioni dei costi di sistemazione dei locali dove si svolge l’attività e altre agevolazioni di questo tipo. Per questo motivo è dunque necessario valutare attentamente e caso per caso qual è l’inquadramento fiscale più conveniente per ciascuna start up e attività che si intende intraprendere.

 

Altri vantaggi del regime forfettario per le start up

Oltre all’enorme agevolazione della tassazione (come abbiamo visto, del 15% per il regime forfettario normale e del 5% per quello agevolato per le start up), questo tipo di regime fiscale presenta altri importanti benefici, che non sono presenti nel regime ordinario. Tra questi, ad esempio possiamo annoverare:

  • la franchigia IVA (imposta sul valore aggiunto), cioè la possibilità di non applicare l’IVA ai prezzi del proprio tariffario, riuscendo così a mantenersi più competitivi rispetto a chi, nel regime ordinario, ha invece l’obbligo di applicare l’IVA
  • l’esonero dalla ritenuta d’acconto sui compensi, dall’IRAP, dall’IRPEF, dall’addizionale comunale e regionale e dalla presentazione della dichiarazione ISA
  • semplificazione della contabilità: non c’è infatti l’obbligo di tenere i libri IVA ed è prevista in generale la semplificazione e la riduzione dei registri contabili

Se vuoi aprire una start up aderendo al regime forfettario agevolato, affidati a Xolo!


Sappiamo che in questo periodo di incertezza moltissimi giovani (ma anche meno giovani!) coltivano il sogno di aprire una propria attività, una start up la cui attività possa migliorare la propria vita e quella degli altri: allo stesso tempo, purtroppo, non è sempre facile districarsi tra i grovigli di leggi e tassazioni che regolano questo settore, e la possibilità di errore è sempre dietro l’angolo. Ma non preoccuparti! Se sei un freelance e desideri aprire una start up, affidati agli esperti di Xolo per qualsiasi domanda in merito all’apertura della partita IVA e all’adesione al regime forfettario agevolato pensato per le start up, e non avrai più alcun pensiero.

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