Al giorno d’oggi non è di certo facile orientarsi nella “giungla fiscale” delle partite IVA e dei vari regimi: se stai pensando di aprire una partita IVA con il regime fiscale forfettario e vuoi capire meglio come funziona, sei nel posto giusto! Ti aiuteremo a capire nel dettaglio che cos’è e come funziona il regime forfettario, quali sono i liberi professionisti che possono aprire la partita IVA agevolata e quali vantaggi comporta.
Il regime forfettario è una particolare tipologia di regime fiscale introdotto in Italia con la Legge di Stabilità del 2015 (legge 190/2014) e riformata l’anno successivo, che ha sostituito il precedente Regime dei Minimi.
È un regime pensato per ridurre le imposte e semplificare la gestione della partita IVA ed è infatti molto conveniente, ad esempio, per i giovani che iniziano a lavorare in autonomia e per chiunque stia avviando un’attività di piccole o medie dimensioni. Infatti, la detrazione delle tasse avviene indipendentemente dalle spese sostenute, ma secondo un forfait fisso stabilito da un coefficiente di redditività associato al codice ATECO, cioè in base alla categoria professionale di appartenenza: quindi, tutti i liberi professionisti che non sono iscritti alla camera di commercio hanno un coefficiente di redditività del 78%, gli artigiani del 67%, i commercianti del 40%, e così via.
Queste sono le informazioni base, ma proviamo a capire meglio come funziona il regime forfettario e quali vantaggi può portare.
Il funzionamento del regime forfettario è semplice: è stato pensato, infatti, per incentivare l’apertura di partita IVA da parte di coloro che vogliono iniziare una nuova attività, limitando i costi e riducendo gli adempimenti amministrativi, fino a che il volume degli affari e il reddito annuale restano sotto una certa soglia. A patto di avere i requisiti necessari, dunque, il regime forfettario è senza dubbio il più vantaggioso nell’attuale panorama fiscale del nostro Paese per coloro che vogliono intraprendere la carriera di lavoratori autonomi.
Vediamo dunque nel dettaglio i vantaggi economici e burocratici dei liberi professionisti che aderiscono al regime forfettario e quali requisiti devono avere per poter utilizzare questo regime fiscale.
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La partita IVA in regime forfettario, se si rientra nel limite di fatturato annuo, è molto conveniente rispetto al regime ordinario. Ecco un breve elenco dei principali vantaggi:
Per quanto riguarda i contributi INPS, per chi è iscritto all'albo professionale vale la cassa previdenziale di riferimento; tutti gli altri si dovranno invece iscrivere alla gestione separata INPS. Il calcolo delle tasse, invece, prevede la detrazione, dal netto della percentuale calcolata in base al coefficiente di redditività, dell’aliquota del 5% o del 15%.
Il regime fiscale forfettario è il regime agevolato con il quale sono stati sostituiti, a partire dal 1° gennaio 2015, il regime dei minimi e gli altri regimi non ordinari. È un regime che prevede diversi vantaggi e semplificazioni in termini fiscali ma, come abbiamo accennato, non tutte le categorie di lavoratori possono usufruirne: vediamo chi può accedere al regime forfettario e di conseguenza aprire la partita IVA agevolata e chi invece non può rientrarvi.
La Legge di Bilancio 2023 n. 197 pubblicata il 29 dicembre 2022 in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto importanti novità proprio in materia di regime forfettario, rendendolo di fatto accessibile ad un bacino piú ampio di lavoratori autonomi e dando loro l’opportunità di usufruire dei vantaggi legati alla tassazione agevolata.
Per godere dei numerosi vantaggi fiscali del regime forfettario e ottenere un risparmio economico, bisogna soddisfare (e mantenere nel tempo) i seguenti requisiti:
Con la novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 molti contribuenti hanno la possibilità di entrare nel regime forfettario già dal 2023. Infatti, l’innalzamento della soglia dei compensi e dei ricavi da 65.000 a 85.000 euro, apre una finestra più ampia a tutti quei lavoratori autonomi che in precedenza erano esclusi dal regime agevolato, rientrando nel regime semplificato o ordinario.
Se hai un’attività già avviata con regime ordinario o semplificato, il passaggio al forfettario è semplice: non dovrai effettuare nessuna comunicazione né preventiva né successiva. Il regime forfettario è infatti considerato un regime naturale: ciò vuol dire che ti basterà agire per “fatti concludenti”. Dovrai cioè semplicemente iniziare a tenere la contabilità ed emettere le fatture secondo le modalità previste per il forfettario.
La scelta di passare dal semplificato o dall’ordinario al regime forfettario tuttavia dipende da diversi fattori: ad esempio, si può continuare a rimanere nel regime ordinario o semplificato quando si sostengono dei costi significativi, al di sopra delle soglie percentuali di deduzione forfettaria applicata al regime di flat tax. Oppure nel caso in cui le detrazioni Irpef o le deduzioni – in alternativa non recuperabili – superano il vantaggio del 15% di imposta. In ogni caso, è necessario prestare attenzione alle fatture a cavallo dell’anno, alle comunicazioni da inviare ai clienti e alla necessità di adeguare o meno l’emissione delle fatture alle modalità elettroniche.
Ai fini Iva la fattura originaria non subirà alcuna modifica, determinando imposta sul valore aggiunto da versare nei termini originari (generalmente 16 marzo 2023) mentre, ai fini della ritenuta d’acconto, l’adesione al regime forfettario permette la disapplicazione della stessa (rileva infatti la situazione al momento del pagamento) e, a tal fine, il forfettario deve comunicare al committente l’adesione al nuovo regime dal 2023. In generale, comunque, è raccomandabile inviare ai clienti abituali una informativa, segnalando il proprio passaggio al regime forfettario per evitare errori di processazione delle fatture.
Chi intende aderire al regime forfettario, ma ha erroneamente continuato a fatturare con Iva ad inizio 2023, può regolarizzare la posizione con nota di variazione e riemissione della fattura in franchigia da Iva almeno fino al momento della prima liquidazione periodica Iva (circolare 7/E/2008), con restituzione dell’Iva non dovuta qualora già incassata.
Per le fatture emesse nel 2023, occorrerà indicare “operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 1 commi 54-89 L. 190/2014” o diciture similari e, se di importo superiore a 77,47 euro, applicare l’imposta di bollo di due euro che, se riaddebitata, costituisce ricavo (interpello 428/E/2022).
Come abbiamo visto, non tutti i liberi professionisti possono aderire al regime fiscale forfettario. Ecco chi non può usufruire della partita IVA agevolata e deve passare al regime ordinario secondo gli ultimi aggiornamenti giuridici, ovvero la Legge di Bilancio del 2020:
Abbiamo visto come, tra i vantaggi del regime forfettario, c’è una riduzione della tassazione: ma come si calcolano tasse e contributi INPS? In altre parole, come è possibile capire la cifra netta che rimane dall’importo lordo che il libero professionista inserisce in fattura?
L’unica imposta che è necessario pagare nel regime forfettario è la cosiddetta imposta sostitutiva, la quale ingloba tutte le imposte che vengono pagate all’interno del regime ordinario, cioè l’IRAP, l’IRPEF e le varie addizionali regionali e comunali). Il vantaggio principale del regime forfettario sta nel fatto che questa imposta sostitutiva è davvero conveniente, dal momento che è compresa tra il 5% e il 15%, e che questa deve essere pagata soltanto sul reddito imponibile netto.
Tutti coloro che aderiscono al regime forfettario sono obbligati ad emettere fattura elettronica, seguendo la stessa procedura di chi compie questa operazione in regime fiscale ordinario, attraverso la compilazione del documento in formato xml e l’invio al destinatario tramite l’apposito Sistema di Interscambio (SdI).
Per ogni documento elettronico trasmesso allo SdI di importo superiore a 77,47€ dovrà essere applicata una marca da bollo virtuale che verrà versata trimestralmente, o entro il 30 Novembre e 28 Febbraio di ogni anno, tramite procedura resa disponibile presso il sito dell'Agenzia delle Entrate, o tramite modello di pagamento F24.
Il rapporto tra il regime forfettario e la ritenuta d’acconto, cioè quella cifra che solitamente il cliente sottrae al compenso del libero professionista e che versa in vece sua come acconto IRPEF allo Stato, è più semplice di quel che può sembrare: semplicemente, coloro che sono all’interno del regime fiscale forfettario non sono soggetti alla ritenuta d’acconto.
Questo è infatti uno dei tanti vantaggi del regime agevolato: il lavoratore freelance non avrà l’onere di applicare la ritenuta d’acconto sui suoi ricavi e sui suoi compensi, e allo stesso tempo nemmeno i suoi clienti o fornitori dovranno applicarla nelle fatture indirizzate al freelance in regime forfettario.
Il compenso indicato in fattura, dunque, sarà incassato totalmente, senza alcuna trattenuta: semplicemente dovrà essere presente nella fattura la seguente dicitura: “Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto come previsto dall’art.1, comma 67, Legge n.190/2014”.
Le spese di vitto, di alloggio e di viaggio che un libero professionista può trovarsi a dover sostenere per la sua attività lavorativa, tecnicamente, non possono essere dedotte, come previsto dalla regolamentazione del regime forfettario, e i rimborsi spese vanno ad aggiungersi al reddito imponibile.
C’è però un’eccezione che rende deducibili le spese sostenute per le trasferte, e cioè quando esse vengono considerate come una anticipazione a nome del cliente e per suo conto.
Queste spese, e il relativo pagamento o rimborso, possono essere gestiti in due diversi modi: il primo caso, più immediato, prevede che siano a carico del cliente/committente, e in tal caso la cosa più semplice ai fini fiscali è che le spese siano direttamente sostenute e pre-pagate da lui, dopo che questo è stato concordato per iscritto nell’accordo di collaborazione e nel preventivo da entrambi sottoscritto.
Il secondo caso, invece, prevede che le spese siano state sostenute dal libero professionista e che debbano essere ri-addebitate al cliente: questi costi sono soggetti a tassazione, dunque se vengono indicati in modo specifico nella fattura al cliente, distinguendoli dal compenso vero e proprio per l’attività svolta. È sempre bene inserire la seguente dicitura in fattura: “spese anticipate ex. Art. 15 DPR 633/72” e allegare le diverse fatture e scontrini relativi alle spese sostenute.
Una specifica categoria può inoltre accedere a un’agevolazione contributiva importante se aderisce al regime forfettario: è quella delle ditte individuali che svolgono un'attività commerciale. Sono dunque esclusi tutti i liberi professionisti, bisogna considerare soltanto gli artigiani e i commercianti.
Questa agevolazione contributiva prevede una riduzione del 35% dei contributi previdenziali annuali che artigiani e commercianti devono versare alla loro apposita Gestione INPS. Per poterla richiedere, è necessario presentare la domanda attraverso i canali telematici del cassetto previdenziale del sito dell’INPS entro il 28 febbraio di ogni anno. Se si supera il limite temporale, si potrà senza dubbio rimanere nel regime forfettario ma senza ricevere l’agevolazione contributiva, e sarà possibile richiederla nuovamente l’anno successivo entro i termini stabiliti.
Con questo articolo speriamo di averti chiarito le idee su come funziona il regime forfettario e su cosa sia la partita IVA agevolata, sui vantaggi e i requisiti per poter accedervi e sul calcolo delle tasse e dei contributi.
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